Modulo di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (accesso agli atti)
Modulo per chiedere a una pubblica amministrazione di vedere un documento o di averne copia (accesso agli atti), quando hai un interesse collegato al documento.
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A cosa serve
Con questa richiesta chiedi a una pubblica amministrazione di vedere un documento o di averne copia. Si chiama accesso ai documenti amministrativi, o accesso agli atti. Un documento amministrativo è ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, che una pubblica amministrazione detiene e che riguarda un'attività di pubblico interesse (art. 22, comma 1, lettera d, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in breve L. 241/1990). La richiesta serve se hai un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (D.P.R. 184/2006) regola il procedimento. Questa richiesta è diversa dall'accesso civico (D.Lgs. 33/2013, art. 5), che spetta a chiunque e non richiede motivazione. Qui devi indicare perché ti serve il documento. Questa scheda non tratta l'accesso civico.
Chi può usarlo
La richiesta la presenti tu, se hai un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento. La legge descrive questo interesse come uno che corrisponde a una situazione giuridicamente tutelata ed è collegato al documento (L. 241/1990, art. 22, comma 1, lettera b). Non possiamo dirti se il tuo interesse c'è o se basta. La possono presentare anche i portatori di interessi pubblici o diffusi (stessa lettera e D.P.R. 184/2006, art. 4).
La richiesta va all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (L. 241/1990, art. 25, comma 2). Il diritto si esercita verso pubbliche amministrazioni, aziende autonome e speciali, enti pubblici e gestori di pubblici servizi (art. 23). I soggetti di diritto privato contano solo per la loro attività di pubblico interesse (art. 22, comma 1, lettera e).
Esistono due modi di chiedere. L'accesso informale è una richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. La legge lo ammette solo se dalla natura del documento non risultano controinteressati (D.P.R. 184/2006, art. 5, comma 1). Un controinteressato è una persona che, se il documento fosse mostrato, vedrebbe compromessa la propria riservatezza (L. 241/1990, art. 22, comma 1, lettera c). L'accesso formale è la richiesta che l'amministrazione ti invita a presentare se non può accogliere subito o se ha dubbi, per esempio su identità, interesse o controinteressati (D.P.R. 184/2006, art. 6, comma 1). Questo modulo serve per presentare la richiesta per iscritto.
Se agisci per conto di un'altra persona, devi poter dimostrare i tuoi poteri di rappresentanza. Lo prevede l'art. 5, comma 2, del D.P.R. 184/2006, richiamato per l'accesso formale dall'art. 6, comma 3, che rinvia ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 5. Quali documenti servano dipende dall'ente.
Questa scheda non tratta i documenti sanitari, tributari, di gara, di concorso o edilizi, che hanno regole speciali.
Entro quando
La legge non fissa una scadenza per presentare la richiesta. Puoi presentarla finché l'amministrazione ha l'obbligo di detenere il documento (L. 241/1990, art. 22, comma 6). L'amministrazione ha 30 giorni per concludere il procedimento di accesso. Il termine decorre dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione, se la richiesta è stata trasmessa da un'altra amministrazione (D.P.R. 184/2006, art. 6, comma 4). Se la richiesta è irregolare o incompleta, l'amministrazione te lo comunica entro 10 giorni e i 30 giorni ricominciano dalla presentazione della richiesta corretta (art. 6, comma 5). Il silenzio-rigetto è questo: se passano 30 giorni senza risposta, la legge considera la richiesta respinta (L. 241/1990, art. 25, comma 4).
Allegati
- Devi dimostrare la tua identità (D.P.R. 184/2006, art. 5, comma 2). Quali documenti chieda l'ufficio dipende dall'ente: controlla sul sito dell'ente o chiedilo allo sportello.
- Se agisci per un'altra persona, devi poter dimostrare i tuoi poteri di rappresentanza. La legge non fissa la forma e il testo della delega: dipende dall'ente.
- Se occorre, devi comprovare il tuo interesse, cioè mostrare il collegamento tra te e il documento (stesso comma 2). Allega ciò che l'ufficio chiede a questo scopo.
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Anteprima
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- Scegli la tua data di nascita.
- Indirizzo di residenza
- Scrivi via o piazza, numero civico, CAP e comune dove risiedi.
- Recapito (email, PEC o telefono)
- Scrivi un indirizzo email, una PEC (posta elettronica certificata) o un telefono a cui l'ufficio può raggiungerti. Se vuoi ricevere i documenti per posta elettronica, scrivi qui l'indirizzo email.
- Presenti la richiesta per conto di un'altra persona?
- Scegli Sì solo se presenti la richiesta per conto di un'altra persona. Scegli No se chiedi per te.
- In quale veste agisci
- Scegli delegato se hai un incarico scritto dall'altra persona. Scegli rappresentante se hai un potere di rappresentanza di altro tipo. Quali documenti servano per dimostrarlo dipende dall'ente.
- Nome e cognome della persona per cui agisci
- Scrivi nome e cognome della persona per cui presenti la richiesta.
- Amministrazione a cui chiedi il documento
- Scrivi il nome dell'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (L. 241/1990, art. 25, comma 2). Se non sai quale sia, vedi «Che cosa fai dopo».
- Ufficio o servizio
- Facoltativo. Scrivi l'ufficio o il servizio, se lo conosci. L'ufficio competente è quello che forma l'atto o lo detiene stabilmente.
- Documento che chiedi
- Indica gli estremi del documento o gli elementi che permettono di individuarlo (D.P.R. 184/2006, art. 5, comma 2). Il documento deve esistere ed essere detenuto dall'amministrazione al momento della richiesta. L'amministrazione non è tenuta a elaborare dati in suo possesso per rispondere (art. 2, comma 2). Una richiesta di informazioni che non hanno la forma di un documento non rientra nell'accesso (L. 241/1990, art. 22, comma 4).
- Motivazione e interesse collegato al documento
- Scrivi perché chiedi il documento e quale legame hai con esso. La richiesta deve essere motivata (L. 241/1990, art. 25, comma 2). La legge parla di interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento (art. 22, comma 1, lettera b). Non possiamo valutare per te se il tuo interesse è sufficiente. Non basta una richiesta di controllo generale sull'operato dell'amministrazione (art. 24, comma 3).
- Che cosa chiedi
- Scegli la visione se vuoi solo consultare il documento. Scegli una copia se la vuoi con te. La copia autenticata è una copia dichiarata conforme all'originale: la legge dice che le copie possono essere autenticate su richiesta (D.P.R. 184/2006, art. 7, comma 6). Per le copie possono esserci costi, vedi le avvertenze.
- Come preferisci vedere o ricevere i documenti
- Scegli «In ufficio» se chiedi solo la visione. Per le copie, l'amministrazione decide se e come inviarle, perché ogni ente ha le proprie modalità.
- Luogo della firma
- Scrivi il luogo in cui firmi la richiesta.
- Data della firma
- Scrivi la data in cui firmi la richiesta.
Errori comuni
- Indicare il documento in modo troppo vago, oppure chiedere un'elaborazione di dati. L'amministrazione non è tenuta a elaborare dati in suo possesso (D.P.R. 184/2006, art. 2, comma 2, e art. 5, comma 2).
- Dimenticare la motivazione. La richiesta deve essere motivata (L. 241/1990, art. 25, comma 2).
- Rivolgersi all'amministrazione sbagliata. La richiesta va a quella che ha formato il documento o lo detiene stabilmente (art. 25, comma 2).
- Chiedere informazioni invece di un documento. Le informazioni che non hanno la forma di documento amministrativo non sono accessibili (art. 22, comma 4).
- Confondere questa richiesta con l'accesso civico. Sono due istituti diversi: per quello civico non serve la motivazione (D.Lgs. 33/2013, art. 5, comma 3).
Avvertenze
- Il documento si stampa e si firma a mano. Per l'invio online, la firma e il canale dipendono dall'ente (D.P.R. 184/2006, art. 13).
- Non esiste un modello nazionale obbligatorio. Ogni amministrazione definisce le modalità di compilazione delle richieste, di preferenza con un proprio modulo (D.P.R. 184/2006, art. 8, comma 1, lettera a). Controlla se l'ente ha il suo e se lo vuole usare.
- Alcuni documenti non sono accessibili, oppure lo sono dopo un rinvio. Per esempio, l'art. 24, comma 1, della L. 241/1990 prevede esclusioni per i documenti coperti da segreto di Stato, per i procedimenti tributari, per l'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, e per i documenti con informazioni psicoattitudinali di terzi nei procedimenti selettivi. Ogni amministrazione individua anche le proprie categorie di documenti sottratti all'accesso (art. 24, comma 2, e D.P.R. 184/2006, art. 10). Leggi la fonte. Non possiamo dirti se il tuo documento rientra.
- Differimento significa che l'amministrazione rinvia l'accesso a un momento successivo. L'atto deve indicare per quanto tempo (D.P.R. 184/2006, art. 9, comma 3).
- Se l'accesso può compromettere la riservatezza di altre persone, l'amministrazione può avvisarle. Chi riceve l'avviso può opporsi con motivazione entro 10 giorni dalla ricezione. Poi l'amministrazione decide (D.P.R. 184/2006, art. 3).
- L'esame dei documenti è gratuito. Per la copia paghi il rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni sul bollo, e possono esserci diritti di ricerca e di visura (L. 241/1990, art. 25, comma 1). Gli importi li fissa ogni amministrazione (D.P.R. 184/2006, art. 8, comma 1, lettera c). Questa scheda non indica cifre.
- Questa scheda non valuta il tuo interesse, non dice se il documento si possa avere e non indica quale strada scegliere nel tuo caso.
Che cosa fai dopo
- Trova a chi inviare la richiesta. Per esempio, la L. 241/1990 (art. 25, comma 2) prevede che vada all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Se non sai quale sia, parti dall'ente che ha emesso l'atto o che segue la tua pratica e guarda il suo sito. Se presenti una richiesta formale a un'amministrazione diversa da quella competente, la legge prevede che la trasmetta subito a quella competente e te lo comunichi (D.P.R. 184/2006, art. 6, comma 2). La richiesta può passare anche dall'Ufficio relazioni con il pubblico, in breve URP (art. 5, comma 5).
- Controlla se l'ente ha un proprio modulo e un modo preferito per riceverlo. La legge lascia questa scelta a ogni amministrazione (D.P.R. 184/2006, art. 8). Se l'ente ha un suo modulo, usa quello oppure chiedi se accetta questo.
- Se presenti la richiesta su carta, stampa il documento, firmalo a mano e consegnalo all'ufficio indicato dall'ente. Chiedi la ricevuta. Per la richiesta formale, la legge prevede che l'ufficio la rilasci (D.P.R. 184/2006, art. 6, comma 1).
- Se presenti la richiesta online, il canale, l'indirizzo e il modo di firmare dipendono dall'ente. Le amministrazioni devono assicurare che l'accesso si possa esercitare anche in via telematica, con le regole richiamate dal D.P.R. 184/2006, art. 13. Questa scheda non dice quale indirizzo usare né come firmare. Controlla le istruzioni dell'ente e conserva la prova dell'invio.
- Se l'ente ti chiede dei costi, chiedi quali sono e come pagarli. L'esame dei documenti è gratuito. Per la copia la legge prevede il rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni sul bollo, e possono esserci diritti di ricerca e di visura (L. 241/1990, art. 25, comma 1). La copia è rilasciata dopo il pagamento, con le modalità decise da ogni amministrazione (D.P.R. 184/2006, art. 7, comma 6).
- Aspetta la risposta. Se la richiesta è accolta, per esempio l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 184/2006 prevede che l'atto indichi l'ufficio e un periodo non inferiore a 15 giorni per vedere i documenti o ottenere copia. Per vedere i documenti vai all'ufficio indicato negli orari di ufficio. I documenti non si portano via né si alterano. Puoi prendere appunti e trascrivere, anche con una persona che ti accompagna, di cui si registrano le generalità (art. 7, commi 3, 4 e 5).
- Se l'ufficio rifiuta, limita o rinvia l'accesso, l'atto deve essere motivato (L. 241/1990, art. 25, comma 3, e D.P.R. 184/2006, art. 9). Leggi i motivi indicati e confrontali con le norme richiamate.
- Se non ricevi risposta entro 30 giorni, la richiesta si intende respinta (silenzio-rigetto, L. 241/1990, art. 25, comma 4). Se la richiesta è respinta, espressamente o per silenzio, la legge indica queste strade. La prima è il ricorso al TAR, cioè al Tribunale amministrativo regionale. La seconda è chiedere il riesame al difensore civico, per gli atti di comuni, province e regioni. La terza è chiedere il riesame alla Commissione per l'accesso, per gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Per la Commissione, il D.P.R. 184/2006, art. 12, prevede 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento o dalla formazione del silenzio-rigetto. Il termine per il ricorso al TAR non è scritto in questa scheda né negli articoli che citiamo, perché l'art. 25, comma 5, della L. 241/1990 rinvia per il ricorso al codice del processo amministrativo. Il riesame davanti al difensore civico va chiesto nello stesso termine (art. 25, comma 4). Informati sul termine prima di decidere, per esempio presso l'ente o da un professionista, perché un termine scaduto chiude la strada. Questa scheda non dice quale scegliere nel tuo caso.
Fonte
Repubblica Italiana, Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- art. 22 L. 241/1990, verificato il 2026-11-03
- art. 23 L. 241/1990, verificato il 2026-11-03
- art. 24 L. 241/1990, verificato il 2026-11-03
- art. 25 L. 241/1990, verificato il 2026-11-03
- L. 241/1990, art. 23: verso quali enti si esercita il diritto (verificato il 2026-11-03)
- L. 241/1990, art. 24: casi di esclusione e di differimento (verificato il 2026-11-03)
- L. 241/1990, art. 25: modalità, costi, termine di 30 giorni e rimedi (verificato il 2026-11-03)
- D.P.R. 184/2006, art. 2: l'amministrazione non elabora dati (verificato il 2026-11-03)
- D.P.R. 184/2006, art. 3: controinteressati (verificato il 2026-11-03)
- D.P.R. 184/2006, art. 4: interessi diffusi o collettivi (verificato il 2026-11-03)
- D.P.R. 184/2006, art. 5: accesso informale e contenuto della richiesta (verificato il 2026-11-03)
- D.P.R. 184/2006, art. 6: accesso formale, ricevuta e termini (verificato il 2026-11-03)
- D.P.R. 184/2006, art. 7: accoglimento, esame dei documenti e copie (verificato il 2026-11-03)
- D.P.R. 184/2006, art. 8: ogni amministrazione definisce modulistica e costi (verificato il 2026-11-03)
- D.P.R. 184/2006, art. 9: rifiuto, limitazione e differimento (verificato il 2026-11-03)
- D.P.R. 184/2006, art. 10: documenti sottratti all'accesso da ogni amministrazione (verificato il 2026-11-03)
- D.P.R. 184/2006, art. 12: ricorso alla Commissione per l'accesso (verificato il 2026-11-03)
- D.P.R. 184/2006, art. 13: accesso anche in via telematica (verificato il 2026-11-03)
- D.Lgs. 33/2013, art. 5: accesso civico, solo per distinguerlo da questa richiesta (verificato il 2026-11-03)
- D.Lgs. 33/2013, art. 5-bis: esclusioni dell'accesso civico, solo per distinguerlo (verificato il 2026-11-03)
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